RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Egregio Direttore, alla luce del dibattito che si è sviluppato in città a seguito della pubblicazione in alcune testate online e sui social network, del contenuto della sentenza n. 1452/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ha annullato un’ingiunzione di pagamento della Soget spa, nella qualità di Avvocato del contribuente nella causa sfociata nella suddetta decisione, mi preme fare alcune osservazioni di carattere prettamente giuridico.

La Soget spa è assolutamente priva di potere ai fini dell’emissione dell’ ingiunzione di pagamento in quanto emessa in data successiva alla scadenza del contratto con il Comune di Scicli. Alla luce di detto principio enunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con una sentenza pilota (la n. 1452/2014), peraltro già seguita da ulteriori analoghe pronunce della medesima Commissione che ne hanno cosi consolidato l’orientamento, l’Organo giurisdizionale ha annullato un’ ingiunzione di pagamento del 6 novembre 2013, impugnata da un contribuente tramite il sottoscritto Procuratore. I Giudici ragusani della Commissione tributaria, aderendo alla tesi svolta dal contribuente, hanno sancito la nullità del provvedimento di pagamento in quanto emesso in data successiva alla conclusione del rapporto di servizio tra la Soget spa e il Comune di Scicli e, pertanto, da un soggetto in assoluta carenza di potere (contratto scaduto il 9 agosto 2013 e non rinnovato né prorogato perché non possibile giuridicamente). Tale orientamento giurisprudenziale comporterà che anche tutti i pignoramenti mobiliari e fermi amministrativi che la Soget spa sta attualmente portando avanti nel territorio del Comune di Scicli, saranno dichiarati illegittimi per la medesima motivazione di fondo.

La Soget spa, dal canto suo, nonostante la sentenza della CTP in discussione, è dell’avviso di avere diritto a riscuotere tutti i crediti conseguenti agli avvisi di accertamento notificati fino al 9 agosto 2013, data di scadenza del contratto. Ma invero, tale procedimento di riscossione non potrà essere sanato neanche da un provvedimento postumo di conferimento di potere da parte dell’Amministrazione comunale, peraltro in assenza di idonea procedura di gara. Le procedure esecutive della Soget in corso presentano, oltre al suddetto vizio legato alla carenza di potere del Concessionario di Riscossione, dei vizi di forma legati non solo al difetto di motivazione degli stessi atti notificati ai contribuenti ma anche al mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge a pena di decadenza. Si sottolinea, infine, che gli atti di pagamento prevedono come esclusiva modalità di pagamento il versamento su conto corrente postale o conto corrente bancario intestati direttamente alla Soget spa e non al Comune di Scicli e ciò in contrasto con l’art. 1 del capitolato di servizio emanato dal Comune. Si auspica, pertanto, che l’Ufficio Impositore provveda in autotutela a revocare i provvedimenti emessi; in diversa ipotesi l’unico strumento in mano ai contribuenti per far valere i propri diritti e interessi, è il ricorso dinanzi al Giudice competente.

Avv. Lucio Lonatica