piazza municipio scicliPoco più di un anno fa il Consiglio Comunale di Scicli ha votato all’unanimità una mozione d’indirizzo che chiedeva l’istituzione di un apposito Regolamento di spazi e arredi urbani o di Dehors di disciplina della strada, al fine di disciplinare tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, gravato di servitù di uso pubblico che costituiscono , delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 del 287.

Tale disciplina si rende indispensabile poiché Scicli, specie negli ultimi anni, sta vivendo un rinnovato rilancio turistico dovuto ad un sempre maggiore flusso di viaggiatori che vuole visitare il centro storico della città.

Parallelamente a questo fenomeno, peraltro, si è favorevolmente assistito alla nascita di numerosi esercizi commerciali ed attività ristorative collegate e funzionali a tali flussi turistici che, tuttavia, in mancanza di discipline e regole comuni nell’arredo e nell’allestimento degli spazi esterni ha fatto si che ciascun esercente assumesse iniziative personali ed autonome.

“Riteniamo – affermano i Consiglieri Comunali:  Marco Causarano, Claudio Caruso, Gianpaolo Aquilino, Bernadetta Alfieri, Guglielmo Ferro, Bartolo Ficili, Guglielmo Scimonello, Rocco Verdirame, Salvatore Pellegrino – , che tale condizione pone la nostra classe politica dinanzi al bivio tra garantire uno sviluppo ordinato ed armonico con il contesto artistico del nostro centro- storico ed una crescita indisciplinata, lasciata alla mera iniziativa dei privati, ciascuno secondo le proprie esigenze ed il proprio gusto personale.

Gli stessi esercenti turistici negli anni scorsi hanno rilevato come “fin tanto che la politica non ci dirà in che modo ed a quali regole dobbiamo ispirarci per arredare le vie pubbliche del paese ciascuno di noi potrà attenersi solamente alle proprie idee ed alla possibilità delle proprie risorse per perseguire quello che è un obiettivo legittimo: rendere migliori e più funzionali le nostre attività”.

D’altro canto l’art. 52 D.lgs n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cd. Codice Urbani), disciplina l’esercizio del commercio nelle aree di valore culturale stabilendo che “i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubblico aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”.

Al riguardo proprio nell’anno 2012 la città di Scicli ha festeggiato il decennale del riconoscimento della Via Mormino Penna  e del Palazzo Beneventano come beni protetti dall’Unesco, appartenenti all’Umanità mentre proprio recentemente l’ambasciatore permanente di Malta all’Unesco – Ray Bondin – ha dichiarato come “Occorre da tempo che nei luoghi protetti dall’Unesco vengano applicate linee imposte dai piani di gestione che riguardano: valorizzazione, fruizione del bene, diffusione della cultura classica, servizi di accoglienza turistica, oggi assai carenti, e altro ancora. Di tutto questo, purtroppo oggi in Sicilia non c’è nulla. Senza i piani salta tutto, compreso le nuove opportunità di lavoro professionale” (Cfr. Società editrice Umberto Allemandi & c. spa).

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, i Consiglieri Comunali su menzionati chiedono che la proposta di “Regolamento per la disciplina di istallazione e gestione di de hors”, (riportata sotto) ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale, venga trasmessa al Segretario Generale per l’istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni e, successivamente, presentata all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

 

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DI ISTALLAZIONE

E GESTIONE DI DEHORS

 

 

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Dehors

Articolo 4 – Elementi di arredo e di copertura

Articolo 5 – Ubicazione-Limitazioni- Divieti

Articolo 6 – Dimensioni

Articolo 7-  Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per                     l’istallazione di dehors

Articolo 8 – Rilascio autorizzazioni per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni

Articolo 9 – Proroga dei dehors stagionali

Articolo 10 – Rinnovo dehors stagionali

Articolo 11 – Scadenza dell’ autorizzazione/concessione

Articolo 12 – Attività

Articolo 13 – Orario

Articolo 14 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico

Articolo 15 – Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati dehors

Articolo 16 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private di dehors

Articolo 17 – Manutenzione degli elementi e dell’area occupata

Articolo 18 – Sospensione dell’autorizzazione/concessione ad occupare suolo

pubblico con dehors

Articolo 19 – Revoca dell’autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico

con dehors

Articolo 20 – Sanzioni

Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22 – Entrata in vigore

 

 

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l’occupazione della “strada”, così come definita dall’art. 2 del D. Lgs. n° 285/92 e successive mod. ed integr., e del suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, mediante l’istallazione di dehor stagionale e continuativo, in applicazione del D.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree pubbliche (COSAP) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 112 del 5/12/2001.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono “dehors” tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.

Per dehor stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ad un anno per le restanti parti del territorio comunale, soggetto ad autorizzazione.

Per dehor continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico.

Con il termine “suolo pubblico” si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Per “Centro Storico”, ai fini del presente regolamento si intendono le zone A del P.R.G. così come approvato con Determinazione Dirigenziale n° 168/DRU 12/04/2002 dell’Assessorato Regionale, in cui possono essere posizionati solo de hors stagionali di durata non superiore a 6 mesi.

Art. 3

Dehors

Gli elementi dei dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

b) tavoli e sedie su pedana;

c) ombrelloni;

d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;

e) tende a sbraccio, doppia cappottina, padiglione e similari;

f) elementi accessori: fioriere ed elementi di delimitazione del dehor, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc;

Pertanto l’arredo urbano, con occupazione del suolo pubblico da destinare alle attività di somministrazione, nel caso in cui è stabilmente appoggiato al suolo, pur avendo carattere di provvisorietà, è ammesso, previa delibera della Giunta Municipale, con apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore Sviluppo Economico, su valutazione, caso per caso da parte del Settore Polizia Municipale.

Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico, da destinare alle attività di somministrazione, venga richiesta esclusivamente con tavoli, sedie ed ombrelloni, le autorizzazioni saranno rilasciate dal S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Pruduttive), il quale le rilascerà in applicazione delle linee guida sull’installazione degli arredi (tavoli sedie ed ombrelloni) e sulle caratteristiche estetiche stabilite dal presente regolamento stabilite dal successivo articolo 4. Il Dirigente del S.U.A.P. potrà richiedere, tuttavia, il parere della Soprintendenza alle Belle Arti di competenza nei casi in cui la richiesta riguardi siti particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico.

 

In ogni caso il Dirigente del S.U.A.P. dovrà richiedere del parere della Soprintendenza alle Belle Arti di competenza per i seguenti siti: Via Francesco Mormina Penna; Via Duca d’Aosta; Via San Bartolomeo fino alla chiesa di San Bartolomeo; tratto di Via Nazionale da Piazza Municipio a Piazza Busacca; Piazza Busacca; Via Santa Maria La Nova-Via Dolomiti fino alla chiesa di Santa Maria La Nova; lungomare di Sampieri e di Donnalucata confinante con la perimetrazione dei centri storici.

Art. 4

Elementi di arredo e di copertura

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un’armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

In presenza di più esercizi pubblici, deve essere prevista una soluzione unitaria in coordinamento con interventi similari contigui.

I tavoli e le sedie da collocare negli spazi liberi delle zone A del P.R.G. dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato.

E’ comunque escluso l’uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);

Le strutturedi arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, debbono comunque essere stabilmente poggiate al suolo, se necessario, mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto, quindi, della pavimentazione esistente.

L’istallazione di queste strutture non devono rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti normativi igienico sanitarie attualmente vigenti.

A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme al regolamento di igiene e alla normativa in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.

Non sono ammesse tettoie, strutture a serra o soluzioni similari nel centro storico; le dette strutture di arredo urbano, tettoie, strutture a serra o soluzioni similari sono ammesse nella restante parte del territorio comunale nel caso di dehors continuativi, in ogni caso previa acquisizione di preventivo parere del S.U.A.P. che richiederà anche il parere al Settore Urbanistico.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diam. massimo di mt. 3,00. Non sarà ammessa la stampa di scritte,simboli e pubblicità sulla tenda parasole.

Le tende a sbraccio, o a telo teso, sono costituite da uno o più teli retraibili fissate alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Le coperture a cappottina, si presentano con due soluzioni:

a) con struttura centrale di sostegno a volta semicilindrica aperta o chiusa a testata;

b) con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

La copertura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:

a) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

b) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata o tesa .

Le fioriere o vasi ornamentali potranno avere forma cubica, di parallelepipedo o cilindrica, in ogni caso dovranno essere uguali tra di loro.

In ogni caso il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le componenti del dehor e con l’ambiente circostante,dovranno essere comunque mantenute in buone condizioni.

L’uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non  sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale similare, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

Lungo i percorsi porticati e nelle vie istituite come “isola pedonale” le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l’ambito interessato dall’intervento tramite l’utilizzo di vasi ed specie verdi uguali fra loro. Dovranno essere evitate situazioni di disordine o di concomitanza con altre collocazioni (es. espositori vari, portalocandine, edicole ecc.).

E’ consentita l’installazione di funghi riscaldanti funzionanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.

Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l’occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l’area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima di cm. 140 e non vengano infissi al suolo.

I cestini sono ammessi purchè in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Gli espositori vari dovranno in via prioritaria essere contenuti nel “fornice” della vetrina, e dovranno avere supporti di uguale colore, forma e dimensione. Onde evitare disordine nell’ambito del centro storico sono consentiti unicamente:

– espositori di guide e cartoline in aderenza alla vetrina o nella fascia di intercolunnio fronteggiante la stessa;

– espositori per souvenir di uguale forma, colore dimensione collocati entro il fornice o lateralmente alla vetrina per una prof. massima di cm. 35;

– espositori di giornali nel numero massimo di due, collocati nelle immediate vicinanze della rivendita, e portalocandine nel numero massimo di tre.

Non è consentita all’interno del centro storico l’installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e di palette per cani, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.

Art. 5

Ubicazione- Limitazioni e Divieti

L’installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate alla somministrazione assistita al pubblico di alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici adeguati, ad eccezione delle attività con autorizzazione antecedente all’1 gennaio 1997 che avranno l’obbligo della disponibilità di servizi igienici nelle immediate vicinanze. La disponibilità dei servizi igienici deve essere, obbligatoriamente, indicata con appositi cartelli ben visibili al pubblico.

L’occupazione del suolo pubblico con dehor è da consentire davanti l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B ed entro le proiezioni dei fronti dell’esercizio stesso cui gli elementi di arredo si riferiscono; solo per casi particolari, da verificare di volta in volta, ove il contesto non renda ciò possibile è consentita occupazione di area nelle immediate vicinanze dell’attività autorizzata sempre che ciò non sia in contrasto con le altre disposizioni previste dal presente regolamento e non sia in corrispondenza di finestre o altri punti luce, di passi carrai, davanti ad ingressi condominiali o vetrine di negozi. E’ prevista la possibilità di annessione della superficie spettante al titolare confinante, con il consenso dello stesso, per il periodo richiesto dal primo esercente. La superficie risultante non potrà comunque superare l’estensione massima prevista dalla somma delle due.

E’ facoltà del Comune, limitatamente alle aree interdette alla circolazione veicolare, di autorizzare la loro occupazione con dehors da parte di esercizi pubblici che insistono nelle immediate vicinanze, in questo caso è consentita l’occupazione del suolo pubblico solo con tavoli, sedie e ombrellone, e le autorizzazioni saranno rilasciate contemperando equamente le diverse richieste, anche se pervenute in tempi diversi

Non è consentito installare dehor o parti di esso:

1. In zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole, qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva;

2. Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria e, in ogni caso, sulla parte di sede stradale dove l’ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate;

3. Nell’area pertinenziale degli edifici e monumenti vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004 dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA;

4. Su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale o orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione autorizzati dal Comune;

5. Se vi è interferenza con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione/concessione previo specifico nulla osta da parte degli uffici dei Settori competenti.

6. In prossimità di intersezioni viarie;

7. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l’occupazione non deve occultare l’avvistamento delle luci proiettate dalle lanterne semaforiche o creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (e/o del traffico veicolare), fermo restando il divieto di occupazione sulle corsie di canalizzazione;

8. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l’occupazione del suolo deve essere posta all’esterno del triangolo di visibilità , avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati ( formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati;

9. Deve essere assicurata una larghezza libera dell’eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1 (uno) misurata tra il limite di carreggiata stradale, o dell’edificio, ed il piano

verticale di ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

10. Su parti che possono ostacolare la visuale di sicurezza;

11. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che interessano l’intera sezione del marciapiedi o dello slargo;

12. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi per il transito pedonale dei disabili;

13. In tutti quei casi in cui, comunque, l’occupazione sia in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

La distanza dall’intersezione stradale non deve essere inferiore a cinque metri, e va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore Polizia Municipale, competente in materia di viabilità e traffico.

Qualora l’installazione di dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, previo nullaosta della Polizia Municipale.

La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge non deve essere inferiore a metri 1,00.

Lo spazio di ristoro all’aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

L’installazione di dehor è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane e di quartiere), F (strade locali), così comedefinite dall’art. 2, comma 2 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Quando il contesto non renda possibile la collocazione dei de hors sul marciapiede, può essere assentita l’occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a quattro o a cinque posti auto a seconda che gli spazi destinati a parcheggio siano collocati parallelamente al marciapiede ovvero perpendicolarmente e sempre che non si superi l’estensione del prospetto del locale che ospita l’attività di somministrazione.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l’istallazione di dehors.

Art. 6

Dimensioni

Gli elementi di arredo urbano non potranno impegnare una superficie superiore a quella destinata alla somministrazione all’interno del locale e per il centro storico la seguente superficie:

– su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, esistenti all’entrata in vigore delle presenti norme pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 100;

– su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico con una superficie max. di mq. 100;

– su suolo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblicoesercizio esistente escludendo la superficie per servizi.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell’assemblea condominiale

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione.

Nel caso in cui l’istallazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Ove il locale per il quale è stata presentata l’istanza di occupazione del suolo pubblico si affacci su distinte viabilità con diversi ingressi ed una delle aree interessate all’occupazione del suolo sia ubicata, più o meno frontalmente, ad altro esercizio di somministrazione, sarà possibile concedere l’occupazione del suolo pubblico per entrambe le aree prospicienti l’esercizio solo a condizione che l’interessato produca una dichiarazione attestante la mancanza di interesse ad installare un dehor da parte dell’esercente frontale il quale, non avendo la possibilità di installare in altro spazio il dehor, potrebbe avere interesse ad occupare la medesima area.

La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri

3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto del fronte dell’esercizio pubblico sito al piano terra.

Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l’allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata e di sosta.

Sarà obbligo degli esercenti che ottengono autorizzazione all’istallazione di de hors – in ogni caso – esibire in maniera ben visibile al pubblivo, apposita cartografia dello spazio pubblico per il quale il Comune ha consentito l’occupazione.

Art. 7

Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l’istallazione di de hors.

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve rispettivamente ottenere la preventiva autorizzazione o concessione. Tale

provvedimento è rilasciato dal Settore Sviluppo Economico (Ufficio S.U.A.P.) previo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L’istanza per ottenere l’autorizzazione/concessione all’occupazione del suolo pubblico deve essere indirizzata al S.U.A.P. e presentata in bollo per via telematica, come da modelli predisposti dallo stesso Uffio ha pubblicato nel sito del Comune di Scicli almeno 30 giorni prima della data per l’installazione del dehors, entro il detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. Planimetria in tre copie in scala almeno 1:200 e tre copie in scala

1:2000 (inquadramento generale), nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina viabile vigente nell’area su cui il dehor viene ad interferire e l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o passaggi pedonali. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e, limitatamente alle zone A, i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell’art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) e per le eventuali tettoie, strutture a serra o soluzioni similari dovrà essere prodotto un progetto in tre copie( planimetria, pianta prospetto e servizi) in scala almeno 1:200, redatto da tecnico abilitato, nel quale dovranno essere riportati tutti gli elementi e caratteristiche costruttive e tipologiche.

b. Relazione tecnica in tre copie;

c. Elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previste pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per i rifiuti, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie);

d. Fotografie a colori (formato minimo 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico, esteso anche agli edifici limitrofi.

e. Elaborato a tre dimensioni (rendering a colori) del previsto progetto e zona limitrofa per i siti già indicati nell’ultimo comma dell’art. 3 del presente Regolamento.

f. Autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale alloggiare gli arredi mobili.

g. Atto Notorio di Impegno da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per la disciplina di istallazione e gestione Dehors del Comune di Scicli.

h. Nulla osta del condominio nell’ipotesi contemplata dall’art. 6 comma 3

L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabili, così come disposto all’art. 2 comma 2, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli artt. 9 e 10.

La concessione, per dehor continuativo può essere rilasciata per un periodo pluriennale fino ad un massimo di 3 anni.

Acquisiti tutti i pareri previsti al 1°comma del presente articolo, in caso di esito positivo degli stessi, il Settore Sviluppo Economico invierà a mezzo di PEC al competente Settore tributi, schema del provvedimento contenente tutti gli elementi necessari a determinare

la tariffa dell’occupazione del suolo pubblico riferita sia alla semplice autorizzazione che a quella della concessione, comprensiva del canone annuale. Lo stesso ufficio, quantificata la tariffa, avrà cura, sempre a mezzo di PEC, di comunicare al Settore Sviluppo Economico, l’importo determinato, le modalità di versamento ed ogni altra condizione, presupposto o vincolo che sarà ritenuto utile.

Acquisita la dimostrazione dell’avvenuto versamento della tassa occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui ai successivi commi si procederà al rilascio del provvedimento che sarà rilasciato o inviato o notificato al titolare dell’esercizio e in copia a tutti gli uffici e/o settori coinvolti nel procedimento.

Prima dell’inizio dell’istallazione dei dehors deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l’integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio dei Vigili Urbani.

Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accerterà l’integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all’uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità relativa alla COSAP fino a quando non sia dimostrato l’avvenuto pagamento .

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere  dell’autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere costituito apposito deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Scicli a titolo di occupazione di suolo pubblico; il deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all’autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato dall’ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell’interessato.

Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell’autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell’atto, decorsi i quali l’Amministrazione Comunale, vi provvederà direttamente e incamererà il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.

Ad eccezione del Centro Storico, il detto deposito cauzionale non è dovuto nei casi di occupazione del suolo pubblico con le seguenti tipologie: tavoli, sedie, poltroncine, panche, ombrelloni, tende a sbraccio e ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors .

Art. 8

Rilascio autorizzazione per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni

In occasione di eventi e/o manifestazioni particolari quali feste,manifestazioni, mostre, spettacoli, fiere, ed eventi similari, è possibile il rilascio di autorizzazioni per l’istallazione di dehors; in tali ipotesi la durata dell’autorizzazione non potrà superare quella dell’evento e/o della manifestazione e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 10 giorni dall’inizio dell’evento e/o della manifestazione stessa.

Gli elementi di dehors consentiti sono quelli di cui alla lettera a),b),c) e d) dell’art. 3 e l’istanza dovrà essere corredata dalla sola documentazione di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) e b) del presente regolamento.

In occasione degli eventi di cui al comma1 del presente articolo, è possibile l’istallazione di gazebo per consentire l’effettuazione di mostre d’arte, di artigianato e simili; i gazebo devono avere struttura leggera in metallo e telo ed avere un’altezza massima di ml 3,50.

Art. 9

Proroga dei dehors stagionali

L’ autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ( o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico ) con dehor stagionale può  essere, prorogata previa presentazione, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo, con allegate la dichiarazione di conformità. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di proroga; in caso contrario l’autorizzazione di cui si chiede la proroga si riterrà valida fino alla definizione del procedimento

Resta fermo che la durata complessiva del periodo di istallazione non potrà superare i sei mesi rinnovabili.

Art. 10

Rinnovo dehors stagionali

L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali può essere rinnovata previo parere del S.U.A.P. In caso di morosità si applicano le previsioni di cui al comma 11 all’art. 7 del presente Regolamento.

I termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione dell’avvenuta domanda di rinnovo dell’autorizzazione, entro 10 giorni, al Polizia Municipale. Il settore Polizia Municipale dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del precedente rilascio dell’autorizzazione.

Il Settore procedente comunicherà, anche per via informatica, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Manutenzione e Gestione del Verde Pubblico.

Il titolare dell’esercizio che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione, non abbia potuto installare il dehor per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l’anno successivo domanda di rinnovo.

Art. 11

Scadenza dell’autorizzazione/concessione

Alla scadenza dell’autorizzazione/concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell’area.

In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all’uopo assegnato, l’Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all’esercente.

Art. 12

Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l’area occupata è destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei dehors direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la qualità dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria (pacchetto igiene REG CE n. 852/2004) e nel rigoroso rispetto della medesima.

La diffusione di musica nel dehor è consentita tramite impianto di amplificazione collocata all’interno ma – in ogni caso – non deve essere arrecato pregiudizio al riposo delle persone. Dovrà essere pertanto salvaguardato il diritto dei terzi al rispetto dei limiti di inquinamento sonoro dettati dalla Legge 26 0ttobre 1995 n. 447 e dai connessi regolamenti attuativi, Determine Sindacali e di Polizia Municipale.

Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Nell’ipotesi in cui nei dehors vengono istallati impianti rumorosi (gruppi elettrogeni o altro) dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico.

L’Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della concessione.

Art. 13

Orario

Il dehor osserva l’orario di apertura dell’esercizio cui è annesso.

Allo scadere dell’orario disposto per l’interruzione del servizio di dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l’utilizzo di strumenti che ne impediscano l’uso o ritirati in luogo privato; gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento.

Le tende a sbraccio a copertura dovranno essere riavvolte durante la notte.

La violazione delle superiori disposizioni implica l’applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché in caso di recidiva la revoca della concessione.

L’orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell’esercizio,tavoli, sedie ed ombrelloni, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno.

Art. 14

Revoca dell’autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della stessa senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Art. 15

Sospensione dell’autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico

Ogni qual volta nello spazio autorizzato per l’istallazione di dehors si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli

elementi e le strutture che compongono i dehors.

In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoca di cui all’art.14 dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l’effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell’esercizio, per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica, l’Ente competente all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

Nel caso di sospensione dell’autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse

Art. 16

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari dell’esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, si procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 7 comma 14

Art. 17

Manutenzione degli elementi e dell’area occupata

E’ fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico autorizzato in perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato realizzato.

In particolare:

è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una congrua distanza dall’esercizio;

è fatto obbligo di collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, dei contenitori di sufficiente capacità per il deposito dei rifiuti minuti;

è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede;

è fatto obbligo di collocare sulla soglia dell’esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, mentre i cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.

In caso contrario l’Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione/concessione ed in caso di inadempienza revoca l’autorizzazione/concessione ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all’esercente.

L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni/concessioni.

Allo scadere del termine dell’autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell’esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehor.

La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi dagli elementi che compongono i dehors resta a carico del concessionario.

Art. 18

Sospensione dell’autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico con dehors

L’autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all’interno dell’area di occupazione suolo pubblico concessa,rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;

c) La mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie;

d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l’occupazione del suolo pubblico e l’attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l’eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l’applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all’ufficio preposto al rilascio della concessione (Sviluppo Economico), affinché questo provveda ad

adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 19

Revoca dell’ autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

L’autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) Le attività svolte sull’area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

b) In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l’occupazione del suolo pubblico;

c) In caso di mancata apertura dell’esercizio e di conseguente utilizzo dell’area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo casi di forza maggiore, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

d) Al reiterarsi delle circostanze di cui all’art. 18 del presente Regolamento

e) violazione dei divieti di cui all’art.12

I provvedimenti di revoca adottati per le violazioni di cui sopra, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione/concessione, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l’eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l’applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertate dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione/concessione, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 20

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 7 bis del D lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali) e saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, accertata dai competenti organi di polizia, si provvederà ai sensi dell’art. 3, commi 16-17 e 18 della lege n. 94 del 15/07/2009,in materia di sicurezza stradale così come recepita con determinazione sindacale n. 218 del 25/10/2010 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992,Regolamento COSAP, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 5/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed al Regolamento di Polizia Municipale.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate.

In una ottica di imparzialità della azione della P.A. ed al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi si intendono decaduti tutti i provvedimenti, a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all’art. 7.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.