Riceviamo e pubblichiamo:

giuseppe implatini«In riferimento alla applicabilità degli interessi di mora sugli omessi pagamenti dei canoni idrici, l’Ufficio Acquedotto di Scicli ha risposto con lettera del 16/2/2017, prot. n. 5886, firmata dalla Vice segretaria comunale Dott.ssa Drago Valeria e dal Sig. Parisi Giovani.

Con detta lettera si afferma che “nel caso di mancato pagamento di fatture relative al canone idrico con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio tutela), dopo la scadenza indicata, trova applicazione l’art. 8 comma 1 della delibera n. 229/01 dell’autorità AEEGSI”, nonché il D. Lgs. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 che prevede l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento di crediti riguardanti “transazioni commerciali”.

In primo luogo, tale affermazione è palesemente errata perché la sopra citata delibera riguarda i contratti di fornitura gas, e non i contratti di fornitura di acqua.

In secondo luogo, l’art. 17 del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l’art. 1284 del codice civile che disciplina la determinazione del tasso di interesse dovuto dal debitore. Questa nuova disposizione si applica ai procedimenti che verranno avviati a partire dall’11 dicembre 2014, cioè dal trentesimo giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162. Pertanto, per effetto di tale modifica, la regola degli interessi moratori prevista dal D. Lgs. 231/2002 viene estesa a qualsiasi debito, anche se non derivante da transazione commerciale, ma a una condizione ben precisa.

Infatti il nuovo art. 1284 del Codice Civile dispone: “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Il Comune di Scicli, sui contratti di fornitura idrica, non ha determinato per iscritto gli interessi superiori alla misura legale e quindi può soltanto esigere il pagamento nella misura legale.

A ulteriore chiarimento, il Comune avrebbe potuto invece esigere, ai sensi del comma 4 dell’art. 1284 del Codice Civile, il pagamento degli interessi moratori soltanto nel caso di proposizione di apposita domanda giudiziale, che peraltro il Comune non ha proposto, avendo adottato un semplice “Atto di Diffida di Pagamento” non assimilabile o equiparabile alla domanda giudiziale.

Alla luce di quanto suesposto l’applicazione degli interessi di mora sugli omessi pagamenti dei canoni idrici è illegale e totalmente priva di fondamento giuridico.

Invitiamo pertanto i responsabili dell’Ufficio Acquedotto a volere rettificare urgentemente in via di autotutela tutte le diffide di pagamento dei canoni idrici 2011 e 2012, escludendo gli interessi di mora non dovuti che ammontano alla considerevole cifra di € 153.345, notificate ai contribuenti a dicembre 2016, sottolineando che detta cifra, calcolata sulla base degli interessi legali, si ridurrebbe a non più di 25.000 euro.

Invitiamo altresì il Sindaco e la Giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti per ripristinare legalità e giustizia nei confronti degli utenti del servizio idrico».

 

Comitato “Cambiare Scicli” Il presidente – Dott. Giuseppe Implatini