“Prendiamo atto della sentenza del TAR.

L’esito, viste le relazioni depositate agli atti prima del 31 dicembre scorso, non ci ha sorpresi in quanto era ovviamente prevedibile che una volta sistemati gli incartamenti, nulla avrebbe potuto ostacolare il via all’impianto di biometano di Bellamagna dal punto di vista amministrativo.” Così in una nota stampa Emanuela Russo, presidente CSPA.

“Ciò che invece ci sorprende enormemente, anzi ci sconvolge – si legge nel comunicato stampa – è il fatto che il privato possa integrare e quindi «sistemare» le carenze autorizzative «successivamente» alla conclusione di un procedimento amministrativo, come concluso era quello del SUAP, bypassando così quanto lo stesso piano paesaggistico dice al titolo V nell’art.40 e cioè che «I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale(V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i. … Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio le opere tecnologiche … impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomassa, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici … impianti per lo smaltimento del trattamento di rifiuti solidi urbani speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori eccetera.»

La sentenza del TAR non costituisce, nè può essere considerata, una conferma della generale legittimità del provvedimento autorizzatorio dell’impianto poichè il Giudice amministrativo – secondo le ordinarie regole processuali – si pronuncia esclusivamente sui vizi che gli vengono sottoposti col ricorso introduttivo e non compie un giudizio generalizzato di tutti gli eventuali altri vizi o criticità.

Il pronunciamento del TAR non equivale ad un responso di generalizzata legittimità.




Inoltre -scrive ancora la Russo -, come abbiamo ribadito più volte, poco importa se e in che modo, una simile autorizzazione possa essere definita legittima poiché, comunque, riteniamo che il volere di una collettività non possa essere prevaricato dall’interesse privato di pochi.

Pertanto avendo letto con attenzione il testo della sentenza, proseguiremo per la nostra strada continuando a sostenere le ragioni del NO alla realizzazione di un impianto di biometano di tale portata a soli 700 metri dal primo agglomerato urbano pozzallese.”

Andremo avanti come da novembre 2019 si è fatto.

La città di Pozzallo non può abbassare la testa ad una simile condanna.

Il CSPA adesso concentrerà la sua massima attenzione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione, una volta che è stata pubblicata la sentenza del TAR, Musumeci non potrà più esimersi dall’affrontare la questione dell’impianto di biometano a Bellamagna.

Urge che il Comune di Pozzallo oltre al ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana predisponga, in tempi strettissimi, viste le scadenze in termine di legge, il ricorso straordinario sul pronunciamento della Sovrintendenza per il quale ha già presentato ricorso gerarchico all’apposito Assessorato.

Un ricorso che appare a questo punto scontato vista la verifica di rischio archeologico di c.da Bellamagna, depositata agli atti del procedimento di ricorso ad adiuvandum, redatta dal dott. Pietro Piazza, su committenza del Comune di Pozzallo.

Ovviamente tale ricorso si chiede che venga affidato ad altro professionista, alla luce della sentenza del TAR che al punto 6 con testuali parole dice : «In limine litis, il collegio deve dichiarare l’invalidità della delega orale che l’avv. Giuliano, difensore del comune di Pozzallo, ha affermato di aver ricevuto dall’avv. Dell’Ali per la rappresentanza del Comune di Modica in tale ultima udienza pubblica essendo innegabile l’oggettivo conflitto di interesse tra la difesa delle ragioni del primo dei due comuni il quale seppur solamente con intervento ad adiuvandum, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la posizione processuale del secondo ente che ha resistito in giudizio, quale amministrazione che ha emanato i medesimi provvedimenti, riaffermandone, all’opposto, la piena legittimità. E’ di tutta evidenza, infatti, l’assoluta incompatibilità delle due posizioni non solo in astratto, ma anche in concreto, sulla base delle deduzioni e delle difese concretamente articolate in giudizio dai due enti».

Si fa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo – si legge ancora nel comunicato – di convocare con estrema urgenza un consiglio comunale aperto, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel procedimento in difesa del territorio al fine di sottrarlo all’assalto dei colonizzatori esterni che su più fronti stanno minando la salute e la serenità dei pozzallesi, nonchè l’economia di un’intero comprensorio, compromettendo irrimediabilmente la vocazione turistica non solo della città di Pozzallo ma di tutta la costa iblea.”