giuseppe implatiniA decorrere dal   1° gennaio  2013 è stata introdotta in tutti i Comuni del territorio nazionale  la  TARES  (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), con la contemporanea soppressione di  “ tutti  i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’Addizionale Eca (art. 14 comma 1 e 46,  Legge  n. 214/2011 ).

 Ad Ottobre 2013 è stata approvata la normativa di cui all’art. 5, comma 4-quater, della Legge 124/2013 la quale concede ai Comuni, la facoltà di poter continuare ad applicare, anche per l’anno 2013, la tassa smaltimento rifiuti (TARSU) e quindi  molti Comuni hanno continuato ad applicare il regime TARSU per il 2013 tra i quali Scicli, Modica, Pozzallo e contemporaneamente  hanno continuato a riscuotere  l’Addizionale Eca  del 10%.

L’interrogativo che si pone è il seguente: I Comuni  italiani,  che hanno scelto di applicare per il 2013 la Tarsu, hanno il diritto di maggiorare  o meno gli importi della stessa  dell’Addizionale Eca  del 10% ?

Il problema ruota sulla interpretazione di detto art. 5, comma 4-quater, della Legge 124/2013.

Dalla lettura del primo periodo del citato comma 4-quater, emerge che la deroga a quanto stabilito nel comma 46, dell’articolo 14, Legge n. 214/2011  – il quale ha statuito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai Comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

 Ne consegue quindi il mancato ripristino dell’Addizionale Eca per il 2013.

Detta norma ha semplicemente concesso la scelta di applicare le tariffe Tarsu e di mantenere lo stesso grado di copertura dei costi del servizio. Pertanto l’Addizionale Eca  resta un tributo espressamente abrogato dal   1° Gennaio  2013,  a norma dell’art. 14 comma 46 della  Legge  n. 214/2011 .

Per cui, in tutta Italia, alcuni Comuni non hanno applicato le Addizionali del 10% perché manifestamente abrogate,  invece altri hanno maggiorato la Tarsu dell’Addizionale Eca  del 10%  quali Scicli, Modica, Pozzallo.

Pertanto riteniamo quanto mai opportuno un intervento legislativo al fine di interpretare direttamente la normativa e chiarire definitivamente se detta addizionale è dovuta o meno per il 2013.

In conclusione denunciamo che il modo di scrivere le leggi in maniera contorta, poco chiara, incompleta, con significato facilmente equivocabile, costituisce uno degli innumerevoli problemi creati dal “regime partitocratico clientelare” che a sua volta genera conflitti e contenzioso che danneggiano l’Italia intera.

NOVALEX –  Il Presidente: Dott. Maurizio La Micela – Il Responsabile Politiche Fiscali: Dott. Giuseppe Implatini