Se c’è obbligo di quarantena in arrivo o al rientro, il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso dalla compagnia dei soldi del biglietto aereo comprato prima del lockdown e poi non utilizzato per le misure anti Covid. È quanto emerge dalla sentenza 858/21, pubblicata dalla quarta sezione civile del giudice di pace di Palermo (magistrato onorario Raffaella Piro). E ciò perché l’unica normativa applicabile è il regolamento eurounitario 261/04 che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra la ripetizione dell’importo in denaro e altre forme di rimborso: come ad esempio i voucher, previsti nel nostro Paese dal decreto Cura Italia approvato durante l’emergenza epidemiologica.

Il principio stabilito dal giudice si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio era previsto un periodo di quarantena.




Il fatto: il consumatore programma con largo anticipo le vacanze e durante l’inverno acquista per sé e la famiglia i ticket per il volo Punta Raisi-Tunisi programmato per il 13 agosto. Ma nel frattempo scoppia l’emergenza epidemiologica con il blocco degli spostamenti. E l’acquirente già il 17 marzo 2020 chiede al vettore l’accredito dei soldi sulla carta di credito con cui ha

Continua a leggere NoveTv

la nostra Lettura diventa Premium

Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!


SOSTIENICI


Hai perso la password?