Il danno da “vacanza rovinata” può essere definito come quel danno risentito dal turista per non avere potuto godere pienamente del viaggio organizzato, come occasione di svago e/o di riposo e si inserisce nella più ampia problematica del danno non patrimoniale e dei suoi rapporti con il danno patrimoniale. Ci si riferisce, pertanto, esclusivamente, a quel pregiudizio non patrimoniale (non traducendosi in nocumento economico) non corporale e transuente: figura, quindi, vicina a quella di danno morale. La norma di riferimento è l’art. 2059 c.c., ai sensi del quale il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. Diverse sono le tesi circa la qualificazione del danno da vacanza rovinata:

DANNO PATRIMONIALE: ai sensi dell’art. 2043 c.c., tale danno si identifica nella mancata soddisfazione delle “aspettative ricreative” sorte a seguito della stipulazione del contratto di viaggio, costituendo così un vero e proprio inadempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione patrimoniale. Questa tesi, tuttavia, non è condivisibile: il benessere che ci si aspetta dalla vacanza non può, infatti, configurarsi come una “prestazione” dedotta nel contratto e alla quale è obbligato il venditore: questi, infatti, è tenuto unicamente ad una puntuale esecuzione degli obblighi specificamente previsti nel contratto di viaggio; altrimenti al viaggiatore sarebbe sufficiente asserire che “non si sia divertito” per configurare un inadempimento della controparte.

DANNO ESISTENZIALE: ai sensi del disposto dell’art. 2059 c.c., stante che il bene “vacanza” è tutelato all’art. 2 Cost. rientrando così in una di quelle attività nella quale si “svolge la personalità dell’individuo”. Anche la Cassazione, pronunciandosi in materia di lavoro, giunge a conclusione analoghe: il diritto alle ferie non è il mero corrispettivo del lavoro, ma, ai sensi dell’art. 2 Cost., permette di svolgere attività ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali ecc.; è quindi necessario per lo svolgersi della personalità dell’individuo. Stesso discorso deve, quindi, ritenersi valido anche per le vacanze, che rappresentano il modo più consueto con il quale viene esercitato il proprio diritto alle ferie.

Il danno da vacanza rovinata è, oggi, risarcibile, nel nostro ordinamento, grazie a due interventi normativi importanti: il primo è costituito dalla Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio in ambito internazionale ratificata in Italia e quindi pienamente operante; essa stabilisce la risarcibilità di qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore. Il secondo è costituito dalla direttiva 90/314/CEE attuata in Italia con la legge 11/1995 relativa alla vendita di pacchetti “tutto compreso” nel territorio dello Stato. Nel 2002 tale direttiva è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche del danno da vacanza rovinata.

Avv Sabrina Micarelli