Il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di sei migranti tunisini arrivati nel centro di Pozzallo, disposto dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Il provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cupri, un collega del giudice Iolanda Apostolico che il 29 settembre ha rigettato un’analoga richiesta nei confronti di quattro tunisini ospiti nel centro di accoglienza, sconfessando di fatto il decreto del governo Meloni.

I migranti erano sbarcati a Lampedusa il 3 ottobre scorso. Erano assistiti tre dall’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e altri tre dall’avvocato Fabio Presenti. “Avevano richiesto asilo già a Lampedusa”, dice alla Tgr Sicilia l’avvocato Lo Faro. I sei distinti provvedimenti del giudice Rosario Cupri, secondo quanto si apprende, sono sostanzialmente sovrapponibili tra loro per la similitudine dei casi.

Nel caso specifico il giudice sottolinea, ricordando una decisione della Corte di giustizia dell’Ue, come “il trattenimento di un richiedente protezione internazionale” costituisca “una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto”.

“Ne discende – osserva – che il trattenimento costituendo una misura di privazione della libertà personale è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”. E ricorda che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale” Il Tribunale sottolinea che “la richiesta di protezione internazionale non è soggetta ad alcuna formula sacramentale” e che nel caso del 37enne tunisino la sua domanda “doveva essere esaminata al suo ingresso alla frontiera di Lampedusa” e la sua richiesta “sottoscritta a Ragusa non può essere trattata come procedura di frontiera”.

“Come già affermato da precedenti decisioni di questo Tribunale in procedimenti di convalida di trattenimenti riguardanti cittadini tunisini e le cui motivazioni sono condivise da questo giudicante – osserva ancora il giudice – la norma prevede una garanzia finanziaria che non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ur, per il solo fatto che chiede protezione internazionale”.

Le argomentazioni di Cupri, commenta l’avvocato Lo Faro, sono analoghe a quelle già proposte nel suo provvedimento dal giudice Apostolico. Che è ancora al centro della polemica politica scatenata dalla circostanza della partecipazione a una protesta al porto di Catania nel 2018.