Il sindaco di Scicli ha emanato diverse ordinanze per disciplinare la movida estiva nel litorale e nel centro storico di Scicli.

In ordine alla somministrazione di bevande, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 di ciascun giorno; il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto. E’ vietato consumare bevande alcoliche lontano dall’area di pertinenza dei locali.

Circa l’inquinamento acustico, ecco l’orario di emissioni sonore consentite negli pubblici esercizi.

Tutti i titolari di pubblici esercizi, compreso gli organizzatori di intrattenimenti occasionali, in regola con quanto riportato agli articoli precedenti, sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie:

Da domenica a giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e

dalle ore 18,00 alle ore 01,30

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e

dalle ore 18:00 alle ore 03.00

 

Relativamente alle regole comportamentali in spiaggia: non è consentito uso di bottiglie bicchieri di vetro o lattine; non è consentito fumare.

E’ vietata su tutto il territorio comunale la vendita itinerante, tranne che nei luoghi individuati e consentiti.

È, inoltre, vietato in particolare sull’arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

E’ vietata la vendita, negli spazi ed aree pubbliche dell’arenile, di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare.




Su tutte le strade comunali del territorio e in tutto il litorale del Comune di Scicli è vietato il campeggio, il bivacco e  l’ accampamento mediante il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Daspo urbano

Nei siti destinati alla fruizione collettiva è vietato intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private.

Per quanto previsto dalla presente disposizione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.  Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.   Per le violazioni, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco.

L’ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall’organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200,00 a euro 600,00. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Eventi con presenza di pubblico

Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone – dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, parametrate al numero dei partecipanti e dalla tipologia dell’evento come di seguito indicata:

1.Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, valutando il massimo affollamento possibile;

2.Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;

3.Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento di mezzi antincendio;

4.Suddivisione in settori dell’area di affollamento, in relazione all’estensione della stessa con previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;

5.Piano di impiego, a cura dell’organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, che provveda anche ad evitare l’intralcio della normale viabilità stradale;

6.Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

7.Spazi e servizi di supporto accessori;

8.Previsione, a cura della componente dell’emergenza e urgenza sanitaria, di un’adeguata assistenza sanitaria;

9.Presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;

  1. Relazione tecnica in acustica.

Gli organizzatori, oltre a quanto stabilito dalla succitata Circolare Ministeriale, avranno l’ulteriore obbligo di presidiare e vigilare, nei punti stabiliti dalle barriere mobili o fisse.