I sindaci di Ragusa, Modica e Scicli comunicano a tutti i cittadini che, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020, sono state ordinate le seguenti ulteriori misure obbligatorie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-2019):

  1. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l’8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia (e quindi in Sicilia) dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al al Comune di Scicli  (comando Polizia Locale tel. 0932/835955), al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nonché al proprio Medico curante di medicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
  2. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato.
  3. Sono sospese le attività di cinema, teatri, musei e altri istituti e luoghi della cultura, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, palestre, centri benessere, piscine.
  4. Per quanto riguarda le attività sportive agonistiche, le stesse potranno svolgersi a porte chiuse previa specifica autorizzazione della relativa Federazione sportiva, d’intesa con le autorità sanitarie competenti.
  5. Le attività di ristorazione e bar hanno l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  6. Tutti gli altri esercizi commerciali, diversi da attività di ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, devono garantire, a carico del gestore, l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
  7. E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  8. Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
  9. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio Medico curante di medicina generale.
  10. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra le persone.
  11. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese celebrazioni di matrimoni e funerali. I matrimoni già fissati presso locali comunali si svolgeranno quindi unicamente in presenza degli sposi, dei testimoni e del personale comunale. Le tumulazioni si svolgeranno in forma strettamente privata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206, se il fatto non costituisce reato più grave.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
    b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
    c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  2. d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  3. e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  4. f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  5. g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  6. h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  7. i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  8. l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato.

I soggetti che provengono da “zone rosse” si devono registrare attraverso la scheda di registrazione on line  per comunicare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa l’arrivo in Sicilia al seguente indirizzo web:

https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php

Le “zone rosse” sono la Regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli.

Si richiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini.