Ad oggi non esiste una legge che regoli a livello nazionale l’accesso degli animali sul demanio marittimo. In mancanza di espresso divieto comunale e o della locale capitaneria per gli amici quattrozampe vale la regola generale dei luoghi pubblici: guinzaglio e museruola.

Per poter vietare l’ingresso ai bagnanti che hanno con sé il proprio cane è necessario che i comuni emettano un’ordinanza di divieto e che tale divieto sia motivato. Secondo la legge il proprietario della spiaggia (ad esempio un campeggio ma in linea teorica anche uno specifico Comune, che ne è l’effettivo l’amministratore) può richiedere con le giuste motivazioni un permesso per rendere inaccessibile ai cani quel tratto di costa.

Purtroppo a Donnalucata, “Micenci” portare i cani in spiaggia è vietato. Così ha deciso il Sindaco di Scicli.

L’ordinanza è stata affissa su cartelli ben visibili, ma nonostante questo c’è chi porta il cane in spiaggia, come è accaduto nel pomeriggio di oggi a “Micenci”. Al proprietario dell’animale è stato fatto notare da alcuni bagnanti dell’ordinanza in vigore, lui ha risposto con un “Si lo so, l’ho letto ma …, continuando a rimanere in spiaggia, spostandosi in un posto dove in quel momento non erano presenti bagnanti,  sbeffeggiando e mandando a quel paese chi gli aveva ricordato dell’ordinanza e del fatto che il cane non aveva la museruola nonostante la presenza di tante persone, adulti e bambini.

Portare il proprio cane in aree urbane è un piacere. Ma cosa può succedere se non si rispettano gli obblighi dettati dalla legge? Molti proprietari non li conoscono tutti o fingono di ignorarli, invece sono importanti per la tutela degli animali e delle persone.




Il responsabile del cane in aree urbane secondo l’Ordinanza ministeriale concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani stabilisce le regole di sicurezza, che devono essere rispettate dai proprietari e dai detentori quando portano il loro cane in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico:

deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri; fanno eccezione le aree cani, dove gli animali possono essere lasciati liberi;

chi conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé una museruola (rigida o morbida), da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti;

è necessario conoscere le norme vigenti da rispettare;

L’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico sono previsti anche dal Regolamento di Polizia Veterinaria (all’art. 83).

Inoltre, lo ricordiamo ai tanti padroni maleducati, chiunque conduca un cane in aree urbane, vie, piazze, giardini pubblici deve raccoglierne le feci e comunque avere sempre con sé l’occorrente a questo scopo. Anche questo obbligo è contenuto nell’Ordinanza ministeriale emanata per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani, ma possono imporlo anche i regolamenti locali delle città.

Anche a questo proposito, la Corte di Cassazione è intervenuta, per chiarire che sussiste l’obbligo per tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di “ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi”.

Conoscere le regole che la legge impone, per portare a spasso il cane in sicurezza, e rispettarle ogni volta che si esce di casa con lui è fondamentale per evitare situazioni di pericolo o danni, ma è importante anche per garantire il benessere dell’animale.

Purtroppo questo non si può dire del proprietario che oggi aveva al guinzaglio, senza museruola, il suo cane in spiaggia, non solo ha violato l’ordinanza emanata dal Sindaco, ma non ha rispettato la legge dell’obbligo della museruola. Povero cane, che razza di padrone!