Premesso che il Comune di Scicli ha affidato alla SO.G.E.T. SPA il servizio di aggiornamento dell’anagrafe tributaria, recupero dell’evasione e riscossione coattiva  dei tributi Comunali ( ICI – TARSU – Imposta  Pubblicità – COSAP ) a partire dal Febbraio 2011 e fino all’agosto 2013.

La SO.G.E.T.  SPA percepirà per il recupero dell’evasione degli anzidetti tributi  l’aggio del  13,97%   sulle somme incassate e del  7,19%  sulle somme  riscosse coattivamente. 

La SO.G.E.T. SPA svolge quindi l’azione di accertamento, attraverso la predisposizione e la redazione degli avvisi accertamento, con la contestuale irrogazione delle sanzioni e l’apposizione in calce agli stessi della dicitura che “la firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del settore tributi”, dopodiché la stessa li spedisce con raccomandata dagli Uffici Postali di Bari. 

Come vedasi tale procedura non consente da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Scicli il controllo della correttezza dei suddetti avvisi di accertamento. 

Infatti numerosi avvisi di accertamento sono risultati errati e successivamente annullati.

Ma la cosa più grave riguarda l’irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione TARSU  nella misura complessiva del 750%, per  cinque anni.

Tale impostazione è in contrasto non soltanto con l’art. 12 co. 5 D. Lgs  472/1997 ma anche con la giurisprudenza prevalente.

Infatti la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13869 del 9 giugno 2010, ha ribadito, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che in caso di omessa denuncia Tarsu  protratta per più di una annualità d’imposta, la sanzione applicabile deve essere unica, da determinare attraverso l’istituto del cumulo giuridico  (ossia una sola sanzione quella base, aumentata dal 50 per cento al triplo). Ad esempio un contribuente anziché essere sottoposto all’irrogazione di 5 sanzioni per cinque annualità nella misura del 750%, con l’applicazione del cumulo giuridico avrebbe una sanzione unica che va da un minimo del 150% al 300%  (art. 12 co. 5 D. Lgs  472/1997);

La graduazione della sanzione dovrà essere fatta sulla base della valutazione  eseguita ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 472/97, cioè sulla base della personalità del trasgressore e della pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d’imposta coinvolti nella continuazione, sia della reale consistenza del danno prodotto.

Ma la domanda che va posta a tutti i Responsabili dell’Ufficio Tributi del Comune di Scicli è la seguente: chi ha autorizzato la SO.G.E.T. SPA a irrogare le sanzioni per tutti i cinque anni?

E’ evidente quindi che la SO.G.E.T. –  applicando le sanzioni per tutti i cinque anni – riscuote un aggio maggiore rispetto all’applicazione della sanzione per un solo anno.

In conclusione sulla base di quanto suesposto si chiede:

l’annullamento dell’irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione nella misura del 750% e la consequenziale rettifica di tutti gli avvisi di accertamento TARSU, con l’applicazione della sanzione unica, in conformità dell’istituto del cumulo giuridico.

Si invitano pertanto i destinatari in indirizzo, ciascuno per la propria competenza,

a voler adottare i provvedimenti atti a far rispettare

la sopra citata normativa nonché la suddetta Sentenza della Corte di Cassazione.

Nell’attesa di una sollecita risposta, vogliate gradire distinti saluti.

Dott. Giuseppe Implatini