Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Pdl che spiega cosa significherebbe il dissesto per il comune di Scicli:

“Posto per assodato che il Pdl di Scicli non sostiene questa soluzione, occorre far presente, comunque, alla cittadinanza alcuni aspetti salienti di tale strumento finanziario. Il dissesto finanziario, secondo l’art. 244 del T.U. 267 del 2000, si ha quando un Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte nè con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il Dissesto Finanziario di un Ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’Impresa a carattere privato, anche se le successive modifiche del decreto di riferimento (n° 8 del 18/01/1993) li hanno resi molto più simili. L’Ente locale non può cessare di esistere, in caso di dissesto si crea una frattura tra passato e futuro. Tutto ciò che è pregresso compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria. Un apposito Organo composto da tre membri (per i comuni con più di 5000 abitanti) nominato dal Presidente della Repubblica si occupa del “passato finanziario” dell’ente, redigendo un piano di estinzione del debito, con il quale viene azzerata la situazione patologica che ha creato il dissesto, mentre L’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria sgombra dal peso del passato. La normativa sul risanamento finanziario prevede, anche, la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il blocco delle azioni esecutive. L’Ente Locale, una volta attivata la procedura del dissesto finanziario è obbligato, come previsto dall’art. 251 del T.U., a provvedere con risorse finanziarie proprie, adeguando le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge. Relativamente al personale dipendente, l’Ente ha l’obbligo di rideterminare la dotazione organica collocando in disponibilità il personale che dovesse risultare in soprannumero (1 dipendente per 93 abitanti). Per il personale in soprannumero, il Ministero dell’Interno garantisce un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico per un periodo di 5 anni come previsto dall’art. 265 del T.U. Inoltre è probabile una vendita di beni di proprietà del Comune (cioè i nostri, perché il comune siamo noi). Occorre, però, precisare che, il contributo dello Stato per il pagamento dell’indebitamento pregresso viene quantificato in rapporto alla popolazione dell’ente dissestato, ma, sempre in rapporto a tale popolazione, viene fissato un importo massimo accordabile. Qualora l’importo del mutuo accordabile, sommato al gettito ritraibile dall’alienazione dei beni dell’ente, non è sufficiente al pagamento dei debiti pregressi, viene prevista la liquidazione percentuale dei debiti. La parte dei debiti non soddisfatta torna, al termine della procedura, a gravare sull’ente locale tornato in bonis, con il rischio di provocare ulteriore squilibrio di gestione. Alla luce di quanto detto ed in relazione alla storicità del “Dissesto finanziario”, preme fare alcune considerazioni finali; l’esperienza del dissesto degli enti locali maturata nel decennio non ha coinvolto un elevato numero di enti, tuttavia è stato un laboratorio importante che ha consentito di far maturare alcune idee guida del nuovo ordinamento giuridico contabile, più rispondenti alle esigenze di trasparenza e di efficacia gestionale che oggi sono patrimonio comune di tutto il mondo delle autonomie, in quanto, proprio a partire dalle situazioni patologiche, si è potuto mettere a fuoco i nodi di fondo per individuare strumenti operativi adeguati alle nuove esigenze degli enti locali. La normativa del dissesto finanziario è infatti una normativa di grandissimo interesse per la rilevanza delle problematiche amministrativo-contabili che comporta e per i profili grandemente innovativi inseriti all’interno del panorama del diritto amministrativo italiano. E’ anche una normativa che ha consentito, nei comuni dove è stata operata una sorta di rivoluzione culturale ed un ammodernamento delle strutture burocratiche, e si sono instaurati rapporti fiduciari e collaborativi fra amministrazione centrale ed enti locali, rapporti che nella stragrande maggioranza dei casi non si sono risolti con la fine della condizione di ente dissestato, ma si sono protratti anche dopo che l’ente è tornato in bonis. L’eventuale utilizzo di tale strumento potrebbe rappresentare, quindi, l’occasione per scrollarci di dosso la vecchia deleteria politica gestionale, guardando al futuro facendo tesoro degli errori commessi in passato, ma per contro, uno strumento così invasivo (il cui risultato finale, come spiegato, potrebbe non essere garantito) potrebbe risultare più dannoso che altro ed è proprio a causa di questo “salto nel buio” che il pdl Scicli ribadisce la propria posizione di non sostegno al dissesto finanziario, così come, in quanto forza d’opposizione all’attuale amministrazione comunale, precisa la propria volontà nel non sottoscrivere la proposta di bilancio sottoposta al Consiglio perché reputata carente dei fondamentali pareri di riferimento (parere positivo con riserva da parte del collegio dei revisori) ed incoerente con l’effettiva situazione finanziaria dell’ente”.