giuseppe implatiniIl presidente dell’Associazione Nova Lex, Giuseppe Implatini, ha scritto una lettera alle istituzioni e alla Procura della Repubblica per far notare delle anomalie sugli avvisi per la Tassa sui rifiuti. Ecco di seguito il testo integrale della missiva.

AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
ALLA SO.G.E.T. SPA
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
P.C.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAGUSA 
AL SINDACO DEL COMUNE DI SCICLI
ALL’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
AI CONSIGLIERI COMUNALI

Oggetto: Avvisi di Accertamento Tassa Smaltimento Rifiuti relativi agli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012.

Premesso che il Comune di Scicli ha affidato alla SO.G.E.T. SPA il servizio di aggiornamento dell’anagrafe tributaria, recupero dell’evasione e riscossione coattiva dei Tributi Comunali a partire dal Febbraio 2011 e fino all’agosto 2013, per cui in tale funzione la SO.G.E.T. SPA svolge l’azione di accertamento, attraverso la predisposizione e la redazione degli avvisi accertamento, con la contestuale irrogazione delle sanzioni e l’apposizione in calce agli stessi della dicitura che “la firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del settore tributi”, dopodiché la stessa li spedisce con raccomandata dagli Uffici Postali di Bari.

Per quanto riguarda gli Avvisi di Accertamento relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti, la S.O.G.E.T. SPA, di concerto con l’Ufficio Tributi del Comune di Scicli, ha irrogato le sanzioni per infedele e/o omessa denuncia, nella misura fissa, rispettivamente del 100% e del 150% sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 23/12/1998, la quale viene espressamente indicata in detti avvisi come presupposto dell’irrogazione delle superiori sanzioni.

Entriamo quindi nel merito della questione. 

L’irrogazione delle sanzioni per infedele e/o omessa denuncia, nella misura fissa, rispettivamente del 100% e del 150% è illegittima, per la semplice ragione che l’anzidetta delibera n. 133 del 23/12/1998 non stabilisce la misura delle sanzioni in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti.
Stabilisce invece la anzidette sanzioni per il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi che è un tributo diverso dalla Tassa Smaltimento Rifiuti.

Per cui le anzidette sanzioni dovevano essere irrogate nel rispetto del co. 1 e 2 dell’art. 76 del D. Lgs. 507/1993, ed in caso di irrogazione delle stesse in misura superiore al minimo edittale, ossia il 50% o il 100%, rispettivamente per infedele e/o omessa denuncia, dovevano essere adeguatamente motivate nel rispetto dei criteri fissati dell’art. 7 del D. Lgs. 472/1997.

Va pertanto sottolineato che negli Avvisi di Accertamento relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti di cui all’oggetto non si riscontra alcuna motivazione, ma si riscontra solamente la citazione della sopra citata delibera n. 133.

Pertanto irrogando le anzidette sanzioni nella misura fissa del 100% e del 150% il Comune di Scicli e la SO.G.E.T. SPA hanno conseguito un illecito vantaggio economico a danno dei contribuenti accertati.

Alla luce di quanto suesposto si chiede la rettifica degli anzidetti avvisi di accertamento irrogando le sanzioni nel rispetto del co. 1 e 2 dell’art. 76 del D. Lgs. 507/1993, ossia il 50% o il 100%, rispettivamente per infedele e/o omessa denuncia.

Qualora dovessero sussistere i presupposti per irrogare le anzidette sanzioni, in misura superiore al minimo edittale, vi è l’obbligo di una adeguata motivazione nel rispetto dei criteri fissati dell’art. 7 del D. Lgs. 472/1997.

In ultimo si sottolinea che l’annullamento o la rettifica di un atto illegittimo, in via di autotutela, ha carattere di obbligatorietà in quanto la pubblica amministrazione ha il dovere di agire secondo le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

Infatti i Supremi Giudici, nella sentenza del 20 aprile 2012, n. 6283, hanno osservato che “l’attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del ‘neminen laedere’, di cui all’art. 2043 c.c.; per cui in caso di mancato annullamento o rettifica di un atto illegittimo, derivante da comportamento doloso o colposo della stessa, si è in presenza di violazione dell’anzidetto principio di cui al sopra citato art. 2043 c.c..
Tanto si comunica ad ogni effetto di legge.

Dott. Giuseppe Implatini
Presidente
Nova Lex

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