Vi avevamo dato notizia lo scorso 27 Agosto, dell’avviso apposto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, sulle imbarcazioni ormeggiate presso il porticciolo di Donnalucata.

In sostanza: viene intimato ai proprietari delle barche ormeggiate nel porto, la rimozione delle stesse entro 5 giorni dall’avviso. Oltre al natante dovrà essere rimosso tutto il necessario all’ormeggio dello stesso. I 5 giorni sono in scadenza nelle prossime ore.

L’ordinanza è la n 118 del 2017 la riportiamo qui di seguito:

ORDINANZA N. 118/2017 INTERDIZIONE DEL PORTO DI DONNALUCATA

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTE: le proprie ordinanze n. 09/95 del 02.05.1995 e n. 14/95 del 17.06.1995 con le quali è stato disciplinato e regolamentato l’uso pubblico del porto — rifugio di Donnalucata;

VISTO: il Regolamento del porto di Pozzallo, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 100/2010 in data 09.09.2010; VISTI: i rapporti di servizio redatti da personale dipendente in data 30.11.2017 e 08.12.2017 in cui a seguito di sopralluoghi, veniva segnalata una situazione in essere tale da non consentire la fruizione in sicurezza del porto;

CONSIDERATO: che le condizioni attuali potrebbero comportare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e unità navali transitanti nella predetta area;

RITENUTO: necessario, nelle more di un successivo intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione all’interno del porto — rifugio di Donnalucata, porre in essere misure finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché della sicurezza della navigazione e portuale;

RENDE NOTO

Nello specchio acqueo interno al porto — rifugio di Donnalucata, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato, a seguito di opportuni sopralluoghi, è stata accertata una condizione di basso fondale e la presenza di interrimento del fondale che impedisce la fruizione in sicurezza del porto e dello scivolo per l’alaggio e varo delle unità navali.

ORDINA

Art. 1 Area portuale interdetta

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione, causa bassi fondali esistenti, l’area portuale di Donnalucata, meglio individuata nel “rende noto”, è interdetta all’accesso, transito, sosta, ormeggio di unità navali, nonché alle operazioni portuali in genere, non espressamente autorizzate da questa Capitaneria di Porto.

Art. 2 Disciplina della circolazione stradale

Per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità, è vietata a persone e mezzi la circolazione e la sosta lungo i moli, sullo scivolo e nelle adiacenti aree del porto rifugio di Donnalucata.

Sono esentati dall’obbligo di cui sopra, in ragione del loro ufficio, i veicoli ed il personale appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al servizio pubblico di emergenza e di Pronto Soccorso, al servizio pubblico di igiene urbana municipalizzata ed assimilabili, nonché tutti coloro che, asserviti ad un pubblico servizio, abbiano necessità, non prorogabile, di accedere in ragione di finalità istituzionali.

Art. 3 Alaggio e varo L’alaggio ed il varo di unità navali in genere è regolamentato dal Capo IV del Regolamento del porto di Pozzallo, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 100/2010 in premessa citata, ed in ogni caso, è vietato l’alaggio ed il varo senza il rilascio di apposita autorizzazione dell’Autorità Marittima.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga le ordinanze n° 09/95 e n° 14/95 in premessa citate, sostituendo ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata. Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o della pubblica incolumità. Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose dalle azioni commesse in dipendenza della presente Ordinanza. | contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato e/o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 1174 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all’Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;

b) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;

c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;

d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce “Ordinanze”;

e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l’obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall’utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

STRALCIO PLANIMETRICO