Rubrica a cura di Christian Catera (praticante avvocato del foro di Ragusa)

DOMANDA: Sono un imprenditore titolare di una s.r.l., e da qualche mese non riesco a farmi pagare alcune fatture che ho emesso dopo avere eseguito prestazioni commerciali . Ho provato a chiedere il pagamento verbalmente, ricevendo la promessa di ricevere il saldo dovuto, ma questa non è stata mai mantenuta. Non ho mai frequentato studi legali e affrontato cause, ma sono davvero esasperato. Cosa posso fare? Dovrò aspettare tempi biblici per rivedere i miei soldi?

RISPOSTA: Gentile lettore, nel salutarla le rispondo che quello che mi ha posto sta diventando un problema il cui verificarsi è sempre più frequente.

Innanzitutto, appare evidente come, a seguito dei solleciti verbali che Lei ha già effettuato, si dovrà procedere con un atto di diffida, da inviarsi a mezzo pec o raccomandata, intimando al debitore di procedere –entro un breve termine- al saldo di quanto dovuto.




Se anche questa azione non dovesse avere buon esito, si dovrà procedere per le vie giudiziali. Come?

1) Con il deposito di un decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace (per i crediti dal valore non superiore ad € 5.000,00) o presso il Tribunale (per tutti i crediti che superano € 5.000,00).

2) Una volta che l’autorità competente avrà emesso il decreto ingiuntivo (le tempistiche sono piuttosto celeri), questo sarà notificato al debitore, il quale potrà disinteressarsi oppure spiegare opposizione.

3) Nel primo caso, trascorsi 40 giorni dalla notifica, il decreto potrà essere dotato di formula esecutiva e si potranno esperire tutte le azioni esecutive per il recupero del credito (ad esempio un pignoramento); nella seconda ipotesi , si avvierà una vera e propria nuova causa, in cui sarà il Giudice competente a decidere quale delle due parti “vincerà” il giudizio. Di regola, per il creditore in possesso di tutta la documentazione e le testimonianze a sostegno dei propri diritti, la probabilità di vincere la causa sarà evidentemente maggiore.

4) Nulla vieta il fatto che, anche dopo avere avviato le vie giudiziali e persino a seguito dell’inizio della causa, in qualsiasi momento le parti possono raggiungere un accordo per definire bonariamente la causa, evitando ulteriori dilazioni delle tempistiche.

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