Come si raccontava in un precedente articolo, su disposizione della Procura della Repubblica di Modica, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno notificato a due funzionari in servizio presso il Settore manutenzione ed ecologia – Servizio gestione e manutenzione – del Comune di Scicli, due informazioni di garanzia con invito a comparire per rendere interrogatorio in relazione ad ipotesi di omissioni di atti di ufficio collegate allo smaltimento abusivo di ingenti quantità di rifiuti nella gestione dei villaggi turistici Baia Samuele e Marsa Siclà. Ecco i motivi di quanto su riportato:

B.A.C. e V.S., sono indagati in ordine al delitto di rifiuto di atti di ufficio in concorso, perché, in concorso tra loro, il primo quale Capo Settore dell’Ufficio Manutenzione ed Ecologia del Comune di Scicli, il secondo quale addetto all’Ufficio Manutenzione ed Ecologia del Comune di Scicli.

Rivestendo le qualità di pubblici ufficiali, avendo in data 3 agosto 2002 e in data 12 ottobre 2004 V.S. rilasciato alla società Marsa Siclà s.r.l. di Pozzallo (gestore del complesso turistico facente parte della più ampia lottizzazione denominata Torre Samuele / autorizzazione allo scarico n. 56 dell’08/09/2008) parere favorevole allo scarico dei reflui fognari nella condotta comunale, nonché avendo lo stesso V.S. rilasciato alla società Baia Samuele s.r.l., con sede presso l’hotel Villaggio Samuele nella frazione Sampieri del Comune di Scicli, in data 20 dicembre 2004, il parere favorevole allo scarico avente ad oggetto “Autorizzazione allo scarico per il progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale a servizio dell’hotel presso il villaggio Baia Samuele a Sampieri” (autorizzazione allo scarico n. 5 del 20 settembre 2005);

indebitamente rifiutavano di compiere atti del loro ufficio indifferibili ed urgenti per ragioni di igiene e sanità, ai sensi della normativa prevista dal D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale), e segnatamente:

omettevano di attivare le azioni di monitoraggio e di controllo circa l’osservanza, da parte delle società sopra indicate, delle condizioni dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal Comune di Scicli (RG) con le autorizzazioni allo scarico di cui sopra – che prevedono, tra l’altro, che qualsiasi disattenzione a quanto prescritto comporta la decadenza automatica dei provvedimenti in questione senza preavviso e che le ditte saranno dichiarate responsabili di eventuali trabocchi dal troppo pieno di emergenza ubicato nella spiaggia di Sampieri nel caso in cui non saranno rispettati i limiti di scarico fissati in 2,7 lit/sec. per Marsa Siclà e in 3,7 lit/sec. per Baia Samuele -, nonostante fosse loro noto che, durante la gestione dei reflui, erano già sorti problemi di insufficienza dell’impianto di rilancio, in quanto la portata di convogliamento da parte dei Resort era superiore a quanto il Comune aveva concesso e, pertanto, la capacità di assorbimento da parte del depuratore comunale era insufficiente rispetto ai liquami effettivamente prodotti dai residenti dei due villaggi turistici, tanto che vi erano stati degli sversamenti di liquami, contravvenendo alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allo scarico, e nonostante, inoltre, sia il B.A.C. che il V.S. fossero consapevoli del fatto che gli sversamenti per eccesso di portata si erano verificati dalla vasca di troppo pieno di emergenza ubicata presso la spiaggia di Sampieri (invero, il sistema di smaltimento dei reflui nei periodi di massima portata era assistito da contenitori di accumulo fatti predisporre dal Comune per trattenere ed accumulare – in particolare, nei periodi di alta stagione – una quantità di liquami necessaria a mantenere costante la portata convogliata al depuratore);

omettevano di effettuare i dovuti controlli sul regolare funzionamento del contatore volumetrico che avrebbe dovuto essere collocato a valle del sistema di depurazione di pertinenza del residence Marsa Siclà (in realtà, presso il Resort Marsa Siclà non esiste alcun impianto di depurazione, essendo stata realizzata solamente una vasca di raccolta nella parte terminale della condotta fognaria, dopo la quale i rifiuti vengono convogliati al depuratore comunale, mentre il contatore – necessario per la tassazione dei reflui inviati al depuratore comunale – che avrebbe dovuto essere installato nei pressi della vasca e delle relative pertinenze, non è stato rinvenuto; per quanto concerne il Resort Baia Samuele, l’impianto di depurazione non ha le caratteristiche tecniche necessarie per garantirne un buon funzionamento ed una piena efficienza), nonché sulla documentazione amministrativa che avrebbe dovuto essere tenuta al fine di registrare i quantitativi di reflui scaricati in condotta per evitare picchi di portata superiori a quelli stimati/autorizzati ed eliminare, quindi, i problemi che negli anni hanno reso insufficiente l’impianto di rilancio delle acque reflue ubicato in località Sampieri di Scicli (RG), con i conseguenti sversamenti di reflui nelle aree circostanti, oggetto di ripetute lamentele dei residenti e dei commercianti della zona;

omettevano, inoltre, di inviare le cartelle esattoriali per il pagamento dei tributi relativi allo scarico nella rete fognaria comunale alla società Marsa Siclà e di avviare la procedura di riscossione (invero, il residence Marsa Siclà non è collegato alla rete idrica comunale e, per sopperirvi, la struttura ricettiva ha sempre approvvigionato acqua, tramite autocisterne, dalla ditta Pediliggieri di Pozzallo (RG), circostanza che avrebbe dovuto imporre ai gestori del villaggio di comunicare periodicamente al Comune di Scicli (RG) tali acquisti per la corresponsione del tributo legato ai reflui che deve essere calcolato sulla base dei quantitativi di acqua immessi nella condotta; acqua la cui fonte di provenienza deve essere nota e che andrebbe preventivamente analizzata per garantirne la qualità ed il conseguente possibile utilizzo ai fini igienici e/o alimentari; al contrario, presso gli Uffici competenti del Comune di Scicli, non esiste alcuna raccolta dei prelievi a cadenza mensile delle acque reflue completi delle risultanze delle analisi, nonché con i contenuti imposti dalle Leggi di riferimento fissati dalla tab. 3 del D. L.vo 152/99 – tale attività di monitoraggio è, peraltro, prescritta dal medesimo Ente Locale nell’atto autorizzativo allo scarico dei reflui in favore della società Marsa Siclà);

omettevano di effettuare i necessari collaudi e di rilasciare le conseguenti attestazioni di conformità dei lavori di realizzazione del bypass eseguiti allo scopo di convogliare ed indirizzare i reflui delle predette strutture turistiche direttamente nel nuovo depuratore comunale di Donnalucata tramite un sistema di pompaggio in pressione dei reflui in questione fino all’impianto di sollevamento di Cava d’Aliga (considerato che la stazione di sollevamento di Sampieri non si era dimostrata sufficientemente attrezzata per il pompaggio dei reflui generandone continui svasamenti), essendo stato accertato dalla P.G. operante che l’impianto e la condotta di immissione dei reflui, tramite il suddetto bypass, nella condotta fognaria comunale risultavano sprovvisti del previsto contatore volumetrico, necessario per verificare la portata/quantità di immissione dei reflui convogliati dai villaggi Marsa Siclà e Baia Samuele e di quelli effettivamente giunti all’impianto di sollevamento di Cava d’Aliga, installazione di contatori prescritta nelle autorizzazioni allo scarico (l’eventuale differenza di volumi registrati dai contatori volumetrici degli impianti dei villaggi con il contatore volumetrico installato nel bypass presso la stazione di sollevamento di Cava d’Aliga permetterebbe, oltre alla prevista registrazione dei reflui immessi, anche e soprattutto l’individuazione di un malfunzionamento del sistema di pompaggio a pressione e/o di perdite della conduttura ubicata lungo la fascia costiera);

omettevano ogni segnalazione agli organismi competenti (Provincia di Ragusa e ARPA) e di pretendere dalle due società sopra indicate la messa in sicurezza di emergenza e definitiva del pozzetto di troppo pieno, necessaria per bonificare l’area circostante (art. 242 D. L.vo 152/2006);

omettevano di effettuare le prescritte verifiche di collaudo e conformità dell’impianto di trattamento dei reflui di depurazione di proprietà di Baia Samuele situato a valle del villaggio al confine con la strada provinciale 66, come pure di effettuare la misurazione dei reflui immessi alla condotta fognaria;

omettevano di stipulare la prescritta convenzione tra il Comune di Scicli ed i due villaggi avente ad oggetto lo smaltimento di fanghi provenienti dalle fosse settiche nel depuratore del Comune e di verificare che presso tale depuratore venissero smaltiti soltanto detti fanghi, e non quelli provenienti dalla prima grigliatura dell’impianto di depurazione dei due villaggi (definito “vaglio”, quindi rifiuto avente codice CER “190801”, la cui destinazione naturale può e deve essere solo la discarica);

 Omettevano infine, nonostante le suddette anomalie e le evidenti gravi carenze e violazioni nella gestione, di avviare il procedimento di decadenza automatica delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue rilasciate in favore della Marsa Siclà s.r.l. e della Baia Samuele s.r.l.