Con la stagione turistica estiva aumenta il traffico aereo e aumentano i disservizi e i problemi per i viaggiatori: Confconsumatori Ragusa sta assistendo numerosi passeggeri.

Per alcuni di loro si è trattato di ritardi prolungati e cancellazioni dei voli. Ma nonostante in questi casi si abbia diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario (CE) 261/2004(che va da 250 euro a 600 euro), le compagnie assumono spesso atteggiamenti contraddittori corrispondendola solo ad alcuni passeggeri e ad altri no pur viaggiando nello stesso volo.

Anche una famiglia di ragusani è reduce da un Odissea. La famiglia doveva recarsi a Parigi in vacanza e aveva prenotato i voli Catania-Roma con una compagnia e la coincidenza Roma-Parigi con una altra. Tuttavia giunti all’aeroporto di Catania scoprivano che il volo Catania-Roma era stato cancellato e di conseguenza hanno perso pure la coincidenza per Parigi e hanno dovuto affrontare spese ulteriori per l’acquisto di altri biglietti.

Ma non è finita. A seguito del mancato imbarco da Roma a Parigi la compagnia ha cancellato automaticamente anche il loro volo di ritorno. Si tratta del caso di “No show rule”: una regola tariffaria diffusa in parecchie compagnie secondo la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente, è imposta la cancellazione della tratta di ritorno prevista nel biglietto acquistato.

L’Antitrust ha ritenuto la pratica commerciale scorretta, per l’omessa informativa ai consumatori, durante la procedura di acquisto on line dei biglietti, circa l’esistenza, le condizioni ed i limiti della no-show rule.

L’anno scorso sanzionò per un milione di euro British Airways e Etihad. Poi ha avviato procedimenti nei confronti di Alitalia, Air France, Lufthansa e Bruxelles Airlines; l’autorità per la concorrenza infatti  ritiene che l’applicazione della no show rule debba essere accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela e declinata in modo da contemperare gli interessi commerciali delle compagnie aeree con quelli dei consumatori. Adesso, a conclusione dei procedimenti aperti anche per  altre compagnie aeree (Emirates, Iberia e Klm) l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da queste tre compagnie disposte, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l’utilizzo del biglietto di ritorno, e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativ alle tratte successive alla prima, qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno o gli eventuali tagliandi successivi.




Ma Cosa possono fare i passeggeri che restano vittime di tali cancellazioni?

L’avv.Samantha Nicosia responsabile della Confconsumatori Ragusa risponde: si deve contestare il fatto alla compagnia presentando un reclamo e chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto per il volo o i voli non usufruiti. I passeggeri potranno poi chiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni che hanno subito. Ad esempio se a causa della cancellazione hanno dovuto acquistare altri biglietti, o sono stati costretti a soggiornare prima di partire e comunque qualsiasi altro danno subito. I diritti previsti dal Reg. 261/2004 sono irrinunciabili. Inoltre spesso le compagnie fanno intendere nelle loro comunicazioni ai passeggeri che i reclami devono essere effettuati entro un termine di pochi giorni. Non è così perche ci sono 2 anni di tempo dalla data del disservizio per agire e far valere i propri diritti.

Per info 3480521494 o contattare le sedi Confconsumatori territoriali o lo sportello del turista Confconsumatori