avv iaconoE’ stata depositata dai Giudici del TAR Lazio l’ordinanza istruttoria con la quale è stato ordinato al Ministero degli Interni il deposito degli atti propedeutici al decreto di scioglimento del consiglio comunale di Scicli in forma integrale, costituendo gli stessi “provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale è propedeutica alla difesa in giudizio delle parti ricorrenti nell’ambito dell’odierna controversia “.

La nota dei legali

Il TAR Lazio ha quindi accolto la richiesta dei difensori dei ricorrenti ritenendo assolutamente propedeutica ad ogni altra decisione la conoscenza degli atti in questione.

Chi ha messo in giro la voce e scritto  che il TAR Lazio ha rigettato la domanda cautelare di sospensione ha fatto un atto di premeditata disinformazione diffondendo una notizia falsa e priva di fondamento in linea con la posizione di dileggio e di malanimo che ha contraddistinto certi ambienti in questa vicenda.

La pubblicazione della ordinanza toglie ogni dubbio sulla decisione del TAR Lazio assolutamente in linea con le richieste dei ricorrenti e non ha tenuto conto della incomprensibile opposizione del difensore della Commisssione Straordinaria del Comune di Scicli alla acquisizione disposta.

Si esprime anche soddisfazione per la scelta del TAR Lazio di fissare l’udienza pubblica di merito per la data ragionevolmente vicina del 24 febbraio 2016.

Avv. Prof. Gaetano Armao – Avv. Bartolo Iacono

L’Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9476 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Armao, Bartolo Iacono, con domicilio eletto presso Gaetano Armao in Roma, Via di Capo Le Case, 3; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Bartolo Iacono, Gaetano Armao, con domicilio eletto presso Gaetano Armao in Roma, Via di Capo Le Case, 3;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Ragusa – in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Comandè, presso il cui studio in Roma, Via Pompeo Magno, 23/A, è elettivamente domiciliata; la Commissione Straordinaria Nominata con il D.P.R. 29/04/2015 per la Gestione del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-;

per l’annullamento

del decreto del 29/04/2015 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e contestuale nomina della commissione straordinaria per la gestione dell’ente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di -OMISSIS-;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che oggetto del ricorso in esame è il d.P.R. 29 aprile 2015, con il quale, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 143, t.u. n. 267 del 2000;

Considerato che la relazione del Prefetto di Ragusa, la relazione della Commissione di accesso ad essa allegata e il decreto di nomina di detta Commissione costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale è propedeutica alla difesa in giudizio delle parti ricorrenti nell’ambito dell’odierna controversia;

Considerato, al contempo, che i provvedimenti di cui sopra sono documenti classificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42, l. n. 124 del 2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;

Ritenuto, conseguentemente, di ordinare alla parte resistente la produzione dei predetti atti nel fascicolo di causa, in versione integrale e senza “omissis”, con l’avvertenza che la conservazione e l’ostensione degli stessi alle altre parti del giudizio sono sottoposti alle cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 della ridetta l. n. 124 del 2007;

Ritenuto di dover rammentare alle parti che la conoscenza degli atti in parola, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale;

Ritenuto di dover quindi ordinare alle Amministrazioni resistenti di depositare la documentazione in questione entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, con una allegata copia cartacea;

Ritenuto di fissare quindi l’udienza pubblica di discussione del merito della controversia alla data del 24 febbraio 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dà atto che i provvedimenti stessi costituiscono documenti classificati “Riservato” ai sensi dell’art. 42, l. n. 124 del 2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, e pertanto sono sottoposti, nella conservazione e nell’ostensione alle parti del giudizio, alle cautele di cui al comma 8 dello stesso art. 42, l. n. 124 del 2007. Rammenta che la conoscenza di tali atti, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 24 febbraio 2016

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei ricorrenti e del comune manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore