Sempre più di frequente, giunti in aeroporto, il passeggero viene avvisato di ritardi nell’orario di partenza previsto. Ovviamente, la ritardata partenza, il più delle volte, si ripercuote anche sull’orario di arrivo a destinazione.

Se il vettore aereo può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato alla partenza, di almeno due ore (per le tratte fino a 1500 km) o di almeno tre ore (per le tratte superiori a 1500 km), dovrà prestare ai passeggeri la dovuta assistenza, consistente nella fornituta di pasti e bevande. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare, a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica e alla consegna dell’opuscolo informativo relativo ai diritti spettanti ai passeggeri.

Nel caso in cui il ritardo alla partenza di protragga, per almeno cinque ore, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni, se rinuncia al volo, ovvero l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale. La stessa tutela si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ossia c.d. pacchetti turistici.

Se per effetto della ritardata partenza il passeggero giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore, rispetto all’orario di arrivo previsto, ha automaticamente diritto alla compensazione pecuniaria, pari ad € 250,00 per le tratte sino a 1500 km, € 400,00 per le tratte comprese tra 1500 e 3500,00 km ed € 600,00 per le tratte superiori a 3500,00 km. Tutto ciò, sempre che il vettore aereo non sia in grado di fornire la prova che il ritardo sia dipeso da circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Tale tutela trova fondamento in un’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, che interpretando il regolamento CEE 261/2004, ha equiparato il ritardo a destinazione pari o superiore alle tre ore alla cancellazione del volo. L’organo deputato a vigilare sull’applicazione del regolamento, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è in Italia, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile – ENAC.

Tale disciplina, si applica quando almeno uno degli scali aeroportuali è sito nel territorio comunitario. La procedura da seguire richiede l’inoltro del reclamo al vettore aereo e, nel caso di diniego della propria responsabilità, o mancata risposta entro sei settimane da parte di quest’ultimo, è necessario che il viaggiatore ne dia comunicazione all’Autorità aeroportuale ENAC competente, la quale verificherà se il ritardo sia dipeso da circostanze eccezionali o sia imputabile alla compagnia aerea. Il reclamo va inoltrato entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il ritardo.

In ogni caso, il regolamento, non preclude al passeggero di poter agire per l’ulteriore danno conseguente al ritardo subito.

Lo staff di Ritardovolo.it e Sosvacanzarovinata.it, offre la propria consulenza ed assistenza per attivare la procedura di tutela e risarcitoria nei confronti della compagnia aerea o del tour operator, se trattasi di viaggi tutto compreso. I servizi si estendono anche ai casi di cancellazione del volo, negato imbarco, smarrimento o danneggiamento bagaglio e disservizi in vacanza.

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