L’Azienda Sanitaria di Ragusa non ha adottato un comportamento antisindacale nei confronti dell’organizzazione sindacale Nursind, in occasione dello sciopero nazionale, dalla stessa Organizzazione, proclamato in data 23 febbraio 2018, questa la sintesi della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa.

Il Nursind aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Ragusa contro l’Azienda Sanitaria di Ragusa, “in occasione dello sciopero nazionale del 23 febbraio scorso, per aver omesso di informare e comunicare al Sindacato Nursind, organizzatore dello sciopero, nel termine di cinque giorni prima, l’elenco nominativo dei dipendenti, che nella giornata dello sciopero, erano tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili e che quindi erano esonerati dalla partecipazione allo sciopero stesso, in violazione dell’art. 3 dell’Accordo Quadro Nazionale del 20/09/01 e dell’Accordo Sindacale Aziendale conseguentemente, ordinare all’Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, in conformità alle disposizioni contrattuali violate; in subordine, ordinare la rimozione degli  effetti.”

Il Giudice ha sentenziato che l’assunto difensivo, del Sindacato, non può essere condiviso in quanto l‘art. 1 della legge 146/1990  recita che “Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata.” (omissis)”. Il Nursind comunicò la partecipazione allo sciopero direttamente al Ministero della Salute, in quanto il Ministero rientra nel concetto di “amministrazioni e imprese erogatrici del servizio”, ma l’ASP di Ragusa ha avuto notizia della giornata dello sciopero soltanto per effetto della comunicazione della Prefettura, pervenuta il 19 febbraio 2018. Quindi, la comunicazione della data aveva già superato, non soltanto il termine dei dieci giorni, ma anche quello dei cinque giorni entro il quale l’Azienda avrebbe dovuto, a sua volta, curare i necessari adempimenti.

Nessun carattere intenzionale di comportamento antisindacale da parte dell’Asp anche in considerazione della “misura assai modesta” di partecipazione del personale allo sciopero che rendeva necessario il “contingentamento di dipendenti”. Per queste motivazioni il ricorso è stato rigettato: “Condanna il Nursind rifondere all’ASP di Ragusa le spese processuali”.